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Professione

Responsabilità Professionale

Autonomia e responsabilità

L’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica e risponde delle valutazioni, delle decisioni e delle attività che rientrano nel proprio ambito professionale.

Autonomia e responsabilità sono strettamente connesse: il professionista che assume decisioni assistenziali deve essere in grado di motivarle, documentarle e verificarne gli esiti, agendo nel rispetto delle competenze possedute, delle condizioni della persona assistita e del contesto nel quale opera.

La responsabilità professionale non coincide necessariamente con l’esistenza di un errore o di un danno. Essa esprime, prima di tutto, l’impegno dell’infermiere ad agire in modo consapevole, competente, prudente e coerente con le norme che regolano la professione.

La sicurezza delle cure

La Legge 8 marzo 2017, n. 24, conosciuta come Legge Gelli-Bianco, ha posto la sicurezza delle cure al centro del sistema della responsabilità sanitaria.

La sicurezza è parte costitutiva del diritto alla salute e viene perseguita attraverso la prevenzione e la gestione dei rischi connessi all’assistenza, nonché mediante l’impiego appropriato delle risorse professionali, organizzative e tecnologiche.

La prevenzione degli eventi avversi non è affidata soltanto alle direzioni o alle strutture dedicate alla gestione del rischio: tutto il personale che opera nei servizi sanitari e sociosanitari è chiamato a concorrervi.

In questa prospettiva, la responsabilità professionale non deve essere interpretata esclusivamente in termini sanzionatori. Segnalare le criticità, analizzare gli eventi, collaborare alla revisione dei processi e promuovere ambienti di lavoro sicuri sono parti essenziali dell’agire professionale.

I riferimenti dell’agire professionale

L’attività dell’infermiere deve essere coerenti con:

  • il profilo professionale e la normativa che disciplina la professione;
  • la formazione universitaria e post-base;
  • le competenze effettivamente possedute;
  • il Codice Deontologico;
  • le evidenze scientifiche;
  • le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali;
  • le condizioni e le preferenze della persona assistita;
  • il contesto organizzativo e le risorse concretamente disponibili.

La Legge n. 24/2017 stabilisce che i professionisti sanitari si devono attenere alle raccomandazioni contenute nelle linee guida pubblicate attraverso il Sistema nazionale per le linee guida, quando adeguate alle specificità del caso concreto. In assenza di raccomandazioni pertinenti, il riferimento è costituito dalle buone pratiche clinico-assistenziali.

Le linee guida non devono pertanto essere applicate in modo automatico. Il professionista è tenuto a valutarne l’appropriatezza rispetto alla situazione concreta e a motivare le proprie scelte assistenziali.

Le forme della responsabilità professionale

Una stessa condotta può essere valutata sotto profili diversi, tra loro autonomi.

Responsabilità civile

La responsabilità civile riguarda il risarcimento dei danni causati alla persona assistita.

La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata risponde delle condotte dolose o colpose dei professionisti dei quali si avvale, anche quando questi non siano suoi dipendenti.

Il professionista che opera all’interno della struttura risponde generalmente secondo le regole della responsabilità extracontrattuale, salvo che abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale nei confronti della persona assistita. Quest’ultima situazione può verificarsi, in particolare, nell’attività libero-professionale.

Responsabilità penale

La responsabilità penale è personale e può configurarsi quando una condotta prevista dalla legge come reato è attribuibile al professionista.

In ambito sanitario assumono particolare rilievo i reati colposi di lesioni personali e omicidio. La valutazione deve considerare le circostanze concrete, il comportamento tenuto, le competenze richieste e il rapporto causale tra la condotta e l’evento.

L’articolo 590-sexies del Codice penale, introdotto dalla Legge Gelli-Bianco, disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario e attribuisce rilievo al rispetto delle linee guida o, in loro assenza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, purché adeguate al caso concreto.

Responsabilità amministrativo-contabile e azione di rivalsa

Quando una struttura risarcisce un danno provocato dall’attività di un professionista, può ricorrere, nei casi previsti, un’azione nei confronti di quest’ultimo.

La Legge n. 24/2017 limita l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa ai casi di dolo o colpa grave. Per il professionista operante presso una struttura pubblica, la responsabilità amministrativa è accertata dalla Corte dei conti. Nella valutazione devono essere considerate anche le situazioni di particolare difficoltà, comprese quelle di natura organizzativa, nelle quali il professionista ha operato.

Responsabilità disciplinare

La condotta dell’infermiere può essere valutata anche sul piano disciplinare:

  • dal datore di lavoro, con riferimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
  • dall’Ordine professionale, con riferimento alle norme che regolano la professione e agli obblighi deontologici.

Il procedimento disciplinare ordinistico è autonomo rispetto agli eventuali procedimenti civili, penali o amministrativi e persegue la tutela della professione, della fiducia dei cittadini e della correttezza dell’esercizio professionale.

Comportamenti che favoriscono un esercizio professionale responsabile

Un esercizio professionale consapevole richiede, in particolare, di:

  • agire entro i limiti delle proprie competenze e chiedere supporto quando necessario;
  • valutare le condizioni e i bisogni della persona assistita;
  • pianificare e rivalutare gli interventi;
  • comunicare tempestivamente le informazioni rilevanti;
  • documentare in modo chiaro, completo, veritiero e tempestivo l’assistenza prestata;
  • applicare criticamente linee guida, procedure e buone pratiche;
  • segnalare eventi avversi, quasi eventi e condizioni organizzative potenzialmente pericolose;
  • garantire la continuità delle cure;
  • mantenere aggiornate le proprie conoscenze e competenze;
  • rispettare la dignità, la volontà, la riservatezza e i diritti della persona.

La documentazione professionale non rappresenta un semplice adempimento burocratico: costituisce parte integrante dell’assistenza, permette la comunicazione tra i professionisti e rende ricostruibili le valutazioni, le decisioni e gli interventi effettuati.

La copertura assicurativa

La Legge n. 24/2017 ha definito specifici obblighi assicurativi per le strutture e per i professionisti sanitari.

Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono disporre di una copertura assicurativa o di misure equivalenti per i danni provocati dal personale che opera al loro interno.

Il professionista che esercita al di fuori di una struttura oppure assume direttamente un’obbligazione professionale nei confronti della persona assistita deve essere dotato di un’adeguata copertura per la responsabilità civile professionale.

Ogni professionista sanitario che opera, a qualsiasi titolo, presso una struttura pubblica o privata deve inoltre provvedere, a proprie spese, alla stipula di un’adeguata polizza per la colpa grave, destinata a tutelarlo rispetto alle eventuali azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa.

Il D.M. 15 dicembre 2023, n. 232, entrato in vigore il 16 marzo 2024, ha definito i requisiti minimi delle polizze assicurative e delle altre misure previste dalla Legge Gelli-Bianco. Il termine di ventiquattro mesi previsto per l’adeguamento dei contratti assicurativi è scaduto il 16 marzo 2026.

Prima di sottoscrivere una polizza è importante verificare attentamente:

  • le attività professionali comprese nella copertura;
  • il massimale per sinistro e per periodo assicurativo;
  • la retroattività e l’ultrattività della garanzia;
  • le esclusioni;
  • la presenza di franchigie o scoperti;
  • le modalità e i termini per la denuncia del sinistro;
  • l’eventuale copertura delle spese legali;
  • l’operatività in caso di attività libero-professionale, dipendente o mista.

La copertura per la responsabilità civile e quella per la tutela legale rispondono a esigenze differenti. La prima riguarda principalmente le conseguenze economiche del risarcimento; la seconda può sostenere le spese necessarie per la difesa del professionista nei procedimenti coperti dal contratto.

Polizza di responsabilità sanitaria per gli iscritti

La Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche (FNOPI) ha reso disponibile da gennaio 2019, come risultato di due gare europee per l’identificazione del broker e della compagina assicuratrice, per tutti gli iscritti, anche se senza alcun obbligo di adesione, una polizza assicurativa per responsabilità per colpa grave.

Si tratta di un’unica soluzione assicurativa, accessibile da parte di tutti gli Iscritti all’Albo degli Infermieri Infermieri Pediatrici tramite l’apposita area dedicata del sito www.fnopi.it, per tutelare:

  • attività svolta in regime di dipendenza per conto del SSN;
  • attività svolta presso Strutture Sanitarie o Sociosanitarie private;
  • attività svolta in regime di libera professione;
  • attività svolta per il tramite di cooperative;
  • attività svolta all’interno di società tra professionisti.

I punti di forza della polizza sono:

I punti di forza della polizza sono:

apertura del sinistro fin dalla ricezione di comunicazione ex Art. 13 L. 24/2017 (c.d. legge “Gelli”) da parte dell’Azienda di appartenenza

retroattività illimitata

postuma decennale

massimale pari a 5.000.000 di euro

copertura anche di danni di natura patrimoniale legati ad ambiti amministrativi e gestionali

nessuna franchigia e/o scoperto

La polizza in convenzione contiene tutte le coperture obbligatorie previste dalla legge 24/2017, e ora, distintamente dalla polizza proposta, anche eventuali anche altre tutele, come quella legale, identificate dal broker e liberamente messe a disposizione per quanti interessati.

La polizza, su base volontaria, può essere sottoscritta singolarmente o in aggiunta alla polizza di RC Professionale e assicura le spese legali e di giustizia in caso di procedimento penale nell’ambito dell’attività professionale infermieristica svolta.

Il tutto relativamente a delitto colposi o contravvenzioni (compresi i procedimenti penali derivanti da violazione delle norme di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche di leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Per ottenere un preventivo e la relativa attivazione della polizza si potrà accedere tramite l’apposita piattaforma informatica dal portale, attraverso un’apposita area dedicata.

nota

La presente scheda ha finalità informative e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel Set Informativo e sottoscritte dalle parti. Leggere attentamente il Set Informativo

Per un preventivo e l’attivazione:

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER Il PERSONALE APPARTENENTE ALLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Le informazioni pubblicate hanno finalità esclusivamente informative. Le condizioni applicabili sono unicamente quelle contenute nei contratti e nei set informativi predisposti dagli intermediari e dalle compagnie assicurative.