Pubblicità sanitaria
Pubblicità sanitaria e informazione al cittadino
L’infermiere libero professionista può utilizzare strumenti di comunicazione e pubblicità sanitaria per far conoscere la propria attività professionale, le prestazioni offerte, la sede di esercizio e le modalità di accesso ai servizi.
La pubblicità sanitaria non deve tuttavia essere intesa come semplice promozione commerciale, ma come forma di corretta informazione al cittadino, finalizzata a consentire una scelta libera, consapevole e sicura del professionista e delle prestazioni infermieristiche.
Ogni comunicazione deve rispettare i principi di:
- trasparenza;
- veridicità;
- correttezza;
- appropriatezza;
- tutela della salute;
- dignità della persona;
- decoro della professione;
- assenza di messaggi ingannevoli, suggestivi o meramente promozionali.
L’infermiere, nell’utilizzo di siti internet, social media, biglietti da visita, targhe, carta intestata, brochure, annunci o altri strumenti di comunicazione, è tenuto a rispettare la normativa vigente, il Codice deontologico e le indicazioni della FNOPI in materia di pubblicità sanitaria, consultabili nel Vademecum per la libera professione infermieristica.
Che cosa si intende per pubblicità sanitaria
Per pubblicità sanitaria si intende qualsiasi forma di messaggio, diffuso con qualunque mezzo, avente lo scopo diretto o indiretto di promuovere le prestazioni professionali dell’infermiere, sia in forma individuale sia in forma associata.
La pubblicità deve essere sempre riconoscibile, veritiera e corretta. Può riguardare, ad esempio:
- il titolo professionale;
- eventuali titoli di studio, specializzazioni o percorsi formativi attinenti alla professione;
- le aree di attività professionale;
- la sede dello studio o dell’ambulatorio;
- le modalità di contatto e prenotazione;
- gli orari di apertura;
- la struttura organizzativa dello studio;
- i compensi richiesti, purché comunicati in modo chiaro e non esclusivo rispetto al contenuto informativo.
Informazione sanitaria
L’informazione sanitaria è costituita da notizie utili al cittadino per scegliere liberamente e consapevolmente il professionista e i servizi offerti.
Le informazioni diffuse devono garantire la tutela della salute individuale e collettiva e non devono assumere carattere promozionale, suggestivo o commerciale.
Sono quindi da evitare messaggi che, anche indirettamente, possano creare aspettative non realistiche, indurre bisogni assistenziali non appropriati, generare timori infondati o spingere il cittadino verso prestazioni non necessarie.
Valutazione preventiva da parte dell’Ordine
L’infermiere libero professionista che intenda diffondere comunicazioni pubblicitarie relative alla propria attività professionale deve richiedere all’Ordine una valutazione preventiva sulla conformità del messaggio, della forma comunicativa e degli eventuali strumenti utilizzati rispetto alla normativa vigente e al Codice deontologico.
L’Ordine è chiamato a valutare la rispondenza della comunicazione ai principi di trasparenza, veridicità, correttezza, decoro professionale e tutela della salute dei cittadini.
In caso di messaggi non conformi, l’Ordine può richiedere modifiche o esprimere parere negativo motivato.
La modulistica per richiedere l’autorizzazione alla pubblicità sanitaria è contenuta all’interno del Vademecum per la libera professione infermieristica.
Vigilanza dell’Ordine
L’Ordine esercita le proprie funzioni di vigilanza sulla pubblicità sanitaria degli iscritti, anche al fine di tutelare i cittadini, la dignità della professione e la correttezza dell’informazione sanitaria.
In caso di violazione delle disposizioni in materia di comunicazione sanitaria, possono derivare conseguenze disciplinari a carico del professionista, nonché eventuali segnalazioni alle autorità competenti nei casi previsti dalla normativa.