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FAQ ECM
15.04.2019

Nuovo triennio 2017/2019, obbligo formativo e novità

di Annamaria Ferraresi

Quali sono le principali novità del nuovo accordo?

Dal 2017 ci saranno nuovi criteri per l’attribuzione dei crediti agli eventi, ad esempio alla formazione sul campo verranno riconosciuti un numero maggiore di crediti ECM.

Quanti crediti devono essere maturati nel triennio 2017/2019?

Nel triennio 2017-2019, vengono confermati dalla CNFC 150 crediti complessivi, ma si abolisce il limite di minimo 25 e massimo 75 crediti l’anno.

Ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti. Dal 2017, viene poi introdotto un criterio che premia la regolarità formativa pregressa: chi ha acquisito da 80 a 120 crediti Ecm tra il 2014 ed il 2016, avrà una riduzione di 15 crediti per il nuovo triennio (riduzione da 150 a 135).

Chi, invece, ha acquisito da 121 a 150 crediti nel triennio che volge al termine, avrà una riduzione di 30 crediti tra il 2017 ed il 2019 (da 150 a 120).

Documento Delibera CNFC in merito assegnazione crediti

Valgono eventuali crediti acquisiti negli anni precedenti?

Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti in precedenza.

Vi sono vincoli sulle tipologie di Formazione ECM?

Le condizioni per il riconoscimento dei crediti sono i seguenti:

Almeno il 40% dell’obbligo formativo individuale acquisito come partecipante a eventi ECM

Autoformazione: massimo il 10% dell’obbligo formativo individuale

Formazione reclutata: massimo 1/3 dell’obbligo formativo individuale

Altro elemento di rilievo è che ciascun professionista dovrà fare almeno il 40% di formazione accreditata (provider) per il rimanente 60% ha la possibilità di utilizzare percorsi formativi scelti individualmente, facendo riferimento ai crediti individuali (tutoraggi, pubblicazioni scientifiche, etc).

Vi sono novità in merito a esoneri ed esenzioni?

In merito ad esoneri ed esenzioni non vi sono novità rispetto a quanto definito dalla DETERMINA DELLA CNFC del 17 luglio 2013.

Con quali metodologie didattiche verrà erogata la formazione ECM?

I metodi e le tecniche didattiche utilizzate in un programma formativo ECM possono essere diverse.

Al fine di garantire un quadro completo e armonico che permetta di comprendere le diverse possibili modalità di formazione/apprendimento utilizzabili, la Commissione Nazionale per la formazione continua ECM, con la Delibera 13 dicembre 2016, recepita poi dall’Accordo Governo, Regioni e Province autonome del 2 febbraio 2017, ha definito le seguenti 11 tipologie.

Tipologie

Formazione residenziale classica (RES)

Convegni, congressi, simposi e conferenze (RES)

Videoconferenza (RES)

Training individualizzato (FSC)

Gruppi di miglioramento o di studio, commissioni, comitati (FSC)

Attività di ricerca (FSC)

FAD con strumenti informatici/cartacei (FAD)

E-learning (FAD)

FAD sincrona (FAD)

Formazione blended

Docenza, tutoring e altro

Nei progetti formativi più impegnativi, le diverse tipologie di formazione possono essere integrate tra loro, con alternanza, ad esempio, di momenti di formazione residenziale, fasi di training, di ricerca, etc. Alcuni progetti, di fatto, non sono più classificabili come esclusivamente residenziali o di FSC o di FAD e, per questo, si usa il termine blended (sistema “misto”). In questi casi occorre scomporre il progetto nelle varie componenti e sommare i crediti attribuibili a ciascuna tipologia formativa.

Quali tipologie di formazione sul campo sono accreditabili?

La Commissione ECM ha stabilito di accreditare queste tipologie di formazione sul campo:

Attività di training individualizzato

Partecipazione a Gruppi di lavoro/studio, di Miglioramento e Commissioni/Comitati e Audit Clinico

Partecipazione a Ricerche

Cosa si intende per attività di training individualizzato?

Acquisizione di abilità (saper fare) che si realizza nel contesto lavorativo attraverso l’applicazione di istruzioni e procedure, l’esecuzione di attività professionali specifiche, l’utilizzo di tecnologie o strumentazioni.
L’applicazione di istruzioni e procedure può essere estesa anche agli aspetti relazionali tra i professionisti e con l’utenza purchè, per ogni progetto di training individualizzato, sia evidente nella progettazione e nella realizzazione della attività formativa il contesto lavorativo e le ricadute professionali e organizzative.


Le metodologie didattiche possono essere diversificate per ogni situazione, ma sono ricondotte prevalentemente all’affiancamento e all’esecuzione con supervisione.

Cosa si intende per partecipazione a Gruppi di lavoro/studio, di Miglioramento e Commissioni/Comitati?

Per partecipazione a gruppi di miglioramento si intendono attività per lo più multi professionali e multidisciplinari organizzate all’interno del contesto lavorativo con la finalità della promozione alla salute, del miglioramento continuo di processi clinico-assistenziali, gestionali o organizzativi, del conseguimento di accreditamento o certificazione delle strutture sanitarie.
In essi l’attività di apprendimento avviene attraverso la interazione con un gruppo di pari.


L’attività svolta nell’ambito dei lavori del gruppo deve essere documentata e può comprendere la revisione di processi e procedure sulla base della letteratura scientifica, dell’evidence based o degli standard di accreditamento, l’individuazione di indicatori clinici e manageriali, le discussioni di gruppo sui monitoraggi delle performance.


Per partecipazione a Commissioni/Comitati si intende la designazione dei componenti con atto formale e la presenza documentata in comitati permanenti nell’ambito del S.S.N./S.S.R. o comunque delle istituzioni sanitarie del territorio nazionale/regionale (ad es. etico, controllo delle infezioni, buon uso degli antibiotici, buon uso del sangue, prontuario terapeutico, HACCP e ospedale senza dolore).

L’attività svolta nell’ambito della Commissione/Comitato può riguardare: ricerca e organizzazione di documentazione, lettura di testi scientifici e discussione in gruppo, analisi di casi, redazione, presentazione e discussione di elaborati, produzione di linee guida o procedure o protocolli, valutazione e verifica di attività svolte, revisione di procedure di lavoro, rilascio di autorizzazioni formali.

Cosa si intende per crediti individuali ECM?

Tutti i professionisti sanitari, oltre alla partecipazione ad eventi formativi ECM svolti da provider accreditati a livello Nazionale o Regionale, possono conseguire crediti ECM attraverso attività di formazione individuale.

Quali tipologie di crediti individuali esistono?

Tutoraggio individuale

Crediti esteri

Pubblicazioni scientifiche

Autoformazione

Sperimentazioni cliniche

Che cosa si intende per tutoraggio individuale?

Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea previsti dalla legge è previsto il riconoscimento di 4 crediti per mese (unità mese non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 giorni, anche non continuativo e cumulabile nel triennio di riferimento).

Il numero dei crediti attribuiti non varia in relazione al numero dei tutorati se le attività sono svolte nel medesimo periodo.

Cosa è il dossier formativo nell’ambito della normativa ECM?

Il Dossier Formativo è uno strumento di programmazione, rendicontazione e verifica ad uso e a gestione del professionista che attraverso lo stesso Dossier Formativo autodetermina con libertà ed autonomia il proprio percorso di aggiornamento, tenuto conto degli obiettivi formativi nazionali e regionali.


Il Dossier Formativo dovrebbe dunque assicurare che il processo ECM non sia realizzato in modo estemporaneo ma contemperi i bisogni professionali del singolo con quelli generali dell’organizzazione e del sistema.


Il Dossier Formativo valorizza il diritto/dovere del professionista della Sanità di acquisire crediti ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro, profilo professionale e posizione organizzativa.


Il Dossier Formativo è legato all’anagrafica dei professionisti sanitari italiani e la sua costruzione dovrà avvenire attraverso l’accesso al portale del CoGeAPS (Consorzio per la Gestione delle Anagrafiche delle Professioni Sanitarie) nell’area riservata con le proprie chiavi di accesso.

Il Dossier Formativo prevede quattro specifiche sezioni:

  1. Anagrafica – contiene il profilo anagrafico con l’indicazione del profilo professionale, della collocazione lavorativa/posizione organizzativa e del curriculum dell’operatore
  2. Programmazione – indicante il fabbisogno formativo individuale definito in rapporto al profilo e alle aree di competenza dell’operatore e alle caratteristiche dell’attività clinico-assistenziale svolta
  3. Realizzazione/Evidenze – riporta le evidenze relative all’attività di formazione effettuata (documentazione, crediti, tipologie di attività) e alle altre attività considerate rilevanti (docenza, tutoraggio, ricerca)
  4. Valutazione – riguarda la valutazione periodica da parte del singolo professionista, dell’Azienda, degli Ordini, Collegi, Associazioni etc. Documento dossier formativo
Chi eroga la formazione Ecm?

I Provider (se ne prevedono a regime circa 1.500) sono responsabili dei propri prodotti formativi, assegnano direttamente i relativi Crediti Ecm e si impegnano a garantirne la qualità, la trasparenza, la correttezza e l’efficacia.

Gli Enti accreditanti sono la Commissione nazionale per la formazione continua, le Regioni e le Province autonome, eventualmente attraverso organismi da queste appositamente deputati.

I requisiti richiesti per ottenere l’accreditamento riguardano in particolare le caratteristiche del soggetto che si propone, la sua organizzazione generale, le risorse di cui dispone, la qualità dell’offerta formativa e la sua indipendenza da interessi commerciali.

Chi rilascia i crediti Ecm?

I crediti vengono rilasciati dai Provider. Hanno valore nazionale anche i crediti attestati da un Provider accreditato a livello regionale.

Al termine dell’evento formativo Ecm, il Provider deve comunicare all’Ente accreditante ed al Co.Ge.A.P.S. (Consorzio della gestione anagrafica delle professioni sanitarie) i crediti ottenuti da ogni partecipante.
Ogni Ente accreditante dovrà ogni anno effettuare verifiche ispettive in almeno il 10% di tutti i Provider accreditati.